ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1)
1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata
con le stesse norme valevoli per la determinazione
del reddito, può essere computata in diminuzione
del reddito dei periodi d’imposta successivi
in misura non superiore all’ottanta per cento del
reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero
importo che trova capienza in tale ammontare.
Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare
che eccede l’utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti.
La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta
diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la
parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi dell’articolo
109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo
in misura tale che l’imposta corrispondente
al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze
di cui all’articolo 80. (2)
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta
dalla data di costituzione possono, con le
modalità previste al comma 1, essere computate
in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d’imposta successivi entro il limite del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo
che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno
di essi a condizione che si riferiscano ad
una nuova attività produttiva. (3)
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie
del soggetto che riporta le perdite venga trasferita
o comunque acquisita da terzi, anche a titolo
temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività
principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta
in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo
d’imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi
od anteriori. La limitazione si applica anche alle
eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al
comma 5 dell’articolo 96 (4), relativamente agli interessi
indeducibili, nonchè a quelle di cui all’articolo
1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente
all’aiuto alla crescita economica. (5) La limitazione
non si applica qualora:
a) [...] (6)
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
alle dieci unità e per le quali dal conto economico
relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi
dell’attività caratteristica, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e
relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l’amministrazione
ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente. (7)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal
6.7.2011.
Testo precedente: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata
con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può
essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi. [...] Per i soggetti
che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile
per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione
del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita
dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87,
per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà
tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo
in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte
a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all’articolo 80.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 33, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;
- l’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.
27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244.
(3) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal
6.7.2011.
Testo precedente: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta
dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al
comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo
dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione
che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.“.
Per le precedenti modifiche si veda l’art. 36, comma 12, lett. a), DL
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.
248.
(4) Le parole “di cui al comma 5 dell’articolo 96” sono state sostituite
alle precedenti “di cui al comma 4 dell’articolo 96” dall’art. 1, comma
2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300.
Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si
applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018.
(5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 549, lett. a), L. 11.12.2016 n.
232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145,
pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 6.
(6) Lettera soppressa dall ’art. 36, comma 12, lett. b), DL 4.7.2006 n.
223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi
del successivo comma 14, la disposizione si applica ai soggetti le cui
partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dal 4.7.2006.
Testo precedente: “le partecipazioni siano acquisite da società controllate
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;“.
(7) Periodo inserito dall’art. 7, comma 9, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato
in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
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